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Archivio di Stato di Mantova 
Autor. N°7/2001

Nel trattato venivano anche elencate le pene da comminare a chi fosse ritenuto colpevole di aver appiccato l'incendio, ma anche, a chi non aveva partecipato allo spegnimento dello stesso. Condanna al rogo del colpevole se acciuffato, bandito dal regno con la medesima condanna, se contumace. Inoltre venivano requisiti tutti i beni del colpevole che venivano dati come risarcimento a chi nell'incendio aveva subito i danni. Una pena pecuniaria era prevista per gli incendi causati per colpa manifesta o lieve, a discrezione del Podestà e comunque non inferiore ai danni causati. Stesso arbitrio si applicava per coloro che non partecipavano volutamente all'opera di soccorso. Con questa chiamata generale, il più delle volte si creava molta confusione con il risultato che il fuoco la faceva da padrone. Per dare una regola a chi dovesse intervenire il Duca Ferdinando Carlo nel 1690 emise un editto in cui si stabilivano le categorie di chi doveva intervenire:

Edito del Duca di Mantova ,del Monferrato, Carlovilla, Guastalla del 19 aprile 1690 riguardante le disposizioni da attuare in caso  di incendio

« Intendendo Noi, ch'in occasione d'Incendij, che accadono per la Città, naschino molti disordini à causa massime per concorrerui gl'Operarij, ed Artefici, che sono in vigore degli Ordini, in tal profito emanati, tenuti ad andar ad aiutar à estinguerlo, cioè Portatori da vino, Marangoni, Ferrari, Muratori,e Facchini. Alfine perciò di porre à cosa di tanta importanza l'opportuno rimedio, Comandiamo che quelli, che esercitano l'Arti sodette, & altri tutti, come sopra, che vedendo il caso di  fuoco, che farà, quando, oltre il Campanone della Torre, verrà anco sonata la Campana detta Museralina della Torre medema, & quelle della Parochia ò Chiese vicine, sia che hora si voglia, ò di giorno, ò di notte debbano immediatamente, benchè fossero delli sparati delle Nostre Guardie , Curiali, ò Patentati, e Soldati della Militia della Città, non pagati, e Bombardieri, tralasciata ogn'altra cosa ritrovarsi subito sul luogo  con gl'Instromenti dell'Arti loro & iui usar ogni diligenza, che si deve, per estinguerlo, sotto pena à cadauno...» 

mentre le guardie: «...pigliati li Cantoni delle strade, non habbino da lasciar portar via robba di sorte alcuna & usar diligente cura, che non sij trafugata, ò rubbata cosa di quel,...». Si definisce così che ad operare negli incendi fossero persone capaci e pratiche da qui le categorie dei Falegnami, Fabbri e Muratori che per il loro stesso lavoro sapevano come e dove intervenire per fermare o limitare il fuoco. Le altre due categorie venivano impiegate per il trasporto  e il "lancio" dell'acqua. Vengono anche disposti servizi di vigilanza affinché nelle botteghe o case lasciate vuote non avvenissero  furti. L'Amministrazione Austriaca, a cui nel 1707 fu annesso il Ducato di Mantova, rinnovò con una "Grida" del 1711 le  linee già enunciate nel 1690.

Importante per le notizie che ci fornisce è la successiva  "Grida" emessa il 10 novembre 1733. In tale scritto vengono impartite disposizioni su come segnalare gli incendi: oltre al suono delle campane, di giorno doveva essere esposta una bandiera rossa sul campanile della Chiesa nella cui parrocchia è avvenuto l'incendio. Se avveniva di notte doveva essere esposto alla vista del popolo un lanternone coperto di tela bianca. Si ribadiva alle varie corporazioni: « li Portatori tutti, li Muratori ed gli altri Artigiani  già obbligati in vigore d'altre Gride, ad accorrervi senza scusa o ritardo sotto pene arbitrarie corporali , anche della vita...» si davano le istruzioni con cosa intervenire: «... li Muratori, Marangoni  ed altri  dovranno comparire colli loro attrezzi  e spezialmente colli manarini, scuri, martelli e tenaglie, ec. ...». Dove intervenire e cosa fare : «... a salire sulle Fabbriche, a tagliare li tetti, e ad ammorzare  l'incendio...». Viene poi evidenziato che molto spesso mancano strumenti adatti e gli artigiani vagano senza una direttiva precisa, per tale motivo dispone che gli artigiani si radunino in luoghi stabiliti:

«...per esser disposti colla prontezza, ed ordine così necessario in tali urgenze... ». Viene quindi indicato un primo inventario degli oggetti a cui fare ricorso per gli interventi:  «... dovranno esser preparate in cadauna di dette Piazze, e Contrade da custodirsi nelle case, che da Noi saranno disposte e da provvedersi secondo le disposizioni del Serenissimo Governo   Due scuri grandi da Fuoco , quattro simili mediocri, ed otto più picciole per potersene valere a tagliare li tetti, o balconi in caso di necessità; ed altresì due scale grandi con le sue ruotele in cima per alzar i muri, tre scale mediocri e quattro più picciole; e per finire in cadauno dei suddetti luoghi cinquanta secchie ferrate piene d'acqua, che siano sempre pronte ad ogni repentino bisogno.» L'elenco dei luoghi preposti a accogliere i predetti materiali erano (tra parentesi la denominazione attuale): La Strada di Sant'Agnese (vicolo S.Agnese); la Strada di San Gervasio, verso porta Molina;(via Trento) il Borgo di Pradella, dirimpetto al Palazzo detto del Diavolo (corso Vittorio E.); La Strada di S. Cristoforo (via Acerbi); La Fiera, vicino a Sant'Antonio (Corso Garibaldi, Biblioteca Baratta) La Strada del Carmine (vicolo del Carmine) ; La Strada vicina a San Silvestro, di contro le Beccarie (Piazza Martiri di Belfiore) ; E gli Ebrei nel loro Recinto  (zona intorno a via Bertani ) .- Nel proseguo della lettura si viene a conoscenza che in quel periodo in città non vi erano pompe o simili attrezzi per combattere il fuoco infatti la "Grida" prosegue così : «...E perchè non abbiamo in questa città il comodo di Slitte con Schizzi da Fuoco sarà supplito mediante la puntualità che dovranno usare li Portatori tutti a comparire con li Soglj ripieni d'acqua ed ad cavarne di nuovo, quante volte occorrerà nelle Case contigue...» Viene poi ordinato che ogni casa dovrà avere due o tre "Soglj"* pieni d'acqua sul granaio, nei palazzi saranno tenute delle botti o "tinazzi" di dimensioni adeguati e un certo numero di secchi pronti ad essere usati. Prosegue poi ringraziando la Provvidenza del gran numero di pozzi presenti in città, dispone che in caso d'incendio siano predisposte le funi e tutto l'occorrente per attingervi l'acqua. Da questa prima sommaria organizzazione si delineano le strutture che successivamente porteranno alla creazione di veri e propri presidi contro il fuoco. 

*Soglj = Botte di  piccole dimensioni aperta in alto 

continua...

liberatiarts 2001

Grida del 10 novembre 1733 in cui vengono idicati i luoghi dove depositare i materiali occorrenti in caso di incendio

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Aut.. N°7 / 2001