I Vigili del Fuoco a Mantova
Le prime notizie storiche certe e documentate si trovano negli "Statuti Mantovani, raccolti e ordinati al 1303 da Rinaldo e da Bonaventura dei Bonacolsi". Tali documenti studiati successivamente da Carlo D'Arco e pubblicati nel 1872 con il titolo "Studi intorno Al Municipio di Mantova , dall'origine fino all'anno 1863 ". Nel " Liber Quartus Statutorum ", rubrica 46a troviamo insieme alle regole e i doveri dei portatori di vino anche l'obbligo in caso di incendio di trasportare l'acqua per spegnere le fiamme:
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«....Et teneantur ipsi portitores accurrere ad ignem sive ad incendium si oriretur vel fieret in Civitate Mantue vel burgis cum soliis necessariis ad portandum aquam. Et hoc capitulum in concione legatur. Et predicti portitores habere debeant sua solia cohoperta ita quod disco operire non possint nisi stanghe a dictis soliis auferantur cum quibus sic cohopertis per civitatem e burgos portent et non aliter bamno x. sol. par. qualibet vice pro quolibet. Addimus quod quilibet portitor qui non sit in opere teneatur ire ad laborandum cuilibet petenti bamno x. sol. par. et credatur conquirenti et habeat meditatem bamni... » |
...E gli stessi portatori siano tenuti ad accorrere, con i secchi necessari a portare acqua , al fuoco o all'incendio se ha origine o si sviluppa nella città di Mantova o nei borghi. E questo testo sia letto ad alta voce durante l'adunanza . Ed i predetti portatori abbiano i propri secchi coperti, così che non si
possano scoprire se non togliendo le stanghe dai detti secchi, con i quali così coperti portino (l'acqua) attraverso la città ed i borghi e non altrimenti, pena una multa di x soldi mantovani, in caso di qualsiasi incombenza a favore di chiunque. Aggiungiamo che qualsiasi portatore che non sia al lavoro sia tenuto ad
andare ad adoperarsi per chiunque (lo) chieda pena una multa di x soldi mantovani e si presti fede a colui che raduna ed abbia la metà della multa. |
Prosegue poi il D'arco nel medesimo libro: «...il Comune permise che i "portitores vini " si costituissero in società o corpo; anche i Duchi Gonzaga, qualche secolo dopo, concessero ai portatori di vino speciali favori e casa unita alla
reggia per esercitare il loro mestiere. Quando nel secolo XVIII furono proibite le corporazioni degli artieri e industri i nostri portatori di vini, per patto convenuto fra loro non perciò si mantennero associati ed obbedirono agli ordini antichi. Quindi costoro anche al presente
(1863) addossano vesti uniformi e
distinte, prestano opera a portar acqua per spegnere gl'incendi e si soccorrono l'un l'altro nelle private difficoltà della vita.».
Quindi si desume che fino ad oltre la metà dell'800 anche i portatori di vini erano impiegati come "ausiliari" in aiuto ai già presenti Pompieri, ma ora torniamo indietro, al 1551 quando il Cardinale Ercole Gonzaga nella " Rubrica dei Delitti e delle Pene della città di Mantova" scrive Sull'incendio:
«.. E affinché, accadendo l'incendio in qualche luogo
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della città o del contado o del distretto di Mantova, i vicini di quella contrada in cui sia divampato l'incendio e quelli della vicinore possano correre in soccorso e siano in grado di spegnerlo stabiliamo che le campane della contrada e della parrocchia in cui sia scoppiato l'incendio , sia di giorno che di notte , possano e debbano essere suonate a martello per convocare i vicini ed altri affinchè vadano a spegnere il fuoco , ed anche la campana dei soprastanti , che è sulla torre del Palazzo del Comune di Mantova chiamata : la Ministralina , dev'essere suonata e sia suonata dal campanaro del detto comune.... al suono di queste campane tutti gli uomini della città , ogniqualvolta abbiano , presentimento, abbiano udito o capito che è scoppiato un incendio , possano, debbano e siano tenuti, sia di giorno che di notte, impunemente, ad estinguere l'incendio con acqua e altri strumenti adatti e necessari , e armi, e per gli strumenti soprascritti si intendano : scudo, cervelliera, cappellotto di ferro, scure, uncino, ferro, lancia o lancione, senza l'uno o l'altro vadano per la città ovvero si portino ad altri luoghi solamente quando sarà stato necessario per spegnere e debellare l'incendio .... e gli uomini della stessa non si rechino ne osino ne presumano portarsi sulle piazze del Comune ma vadano per via diretta solo al luogo dell'incendio. |
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